Art. 10 — Rimessione per motivi di ordine pubblico o di servizio
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 20 luglio 1940 al 9 ottobre 2010. 63 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: In ogni stato del procedimento di merito, ma prima che sia chiuso il dibattimento, per motivi di ordine pubblico o di servizio, sulla richiesta del Regio avvocato generale militare, il Tribunale puo' rimettere il procedimento ad altro Tribunale militare, fuori del territorio d'Albania.
tolto: Il Tribunale supremo militare decide in camera di consiglio, con ordinanza non motivata.
tolto: L'imputato non puo' proporre istanza di rimessione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-06-14;863~art10 · fonte del testo