Art. 11 — Rimessione del giudizi a carico di ufficiali
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[1]Nei procedimenti a carico di ufficiali, qualora sia disposto il rinvio dell'imputato a giudizio, il comandante superiore della forza militare cui appartiene l'imputato, dislocata in Albania, puo' domandare che il giudizio abbia luogo nel Regno.
[2]La domanda e' rimessa al Regio avvocato generale militare, che richiede all'uopo il Tribunale supremo militare, per la designazione.
[3]Il Tribunale supremo militare provvede in camera di consiglio, con sentenza non motivata.
Testo in vigore dal 20 luglio 1940 al 9 ottobre 2010
