Art. 13 — Casi nei quali i testimoni possono, durante l'istruzione, essere sentiti con giuramento
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 20 luglio 1940 al 9 ottobre 2010. 127 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Il pubblico ministero o il giudice istruttore, oltre che nei casi indicati nell'art. 360 del Codice penale per l'esercito puo', in sede di istruzione, sentire con giuramento il testimone, quando ritenga che la comparizione di questo in giudizio possa incontrare gravi difficolta' per la distanza della sua residenza dal luogo dove dovrebbe svolgersi il dibattimento, o per ragioni di servizio, o per altro grave motivo, di cui deve essere dato atto nel processo verbale.
tolto: I testi interrogati in tal modo, se compresi nelle liste, sono dispensati dal comparire al pubblico dibattimento, dandosi lettura in giudizio del processo verbale redatto in sede di istruzione. Tuttavia, il presidente puo' ordinarne la comparizione, se il pubblico ministero o l'imputato lo richiedano in tempo utile per motivi che egli reputi fondati.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-06-14;863~art13 · fonte del testo