Art. 3 — Norme generali
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 20 luglio 1940 al 9 ottobre 2010. 143 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Il Tribunale militare territoriale di Albania e' competente a conoscere:
tolto: a) dei reati preveduti dalla legge penale militare, commessi nel territorio albanese dagli appartenenti alle Forze armate dello Stato, ivi dislocate; eccettuati quelli di competenza dei consigli di guerra o sommari di bordo;
tolto: b) di qualunque reato preveduto dalla legge penale italiana o albanese commesso nel territorio dell'Albania dalle persone indicate nella lettera precedente. Se trattasi di reati punibili a querela della persona offesa, alla querela e' sostituita la richiesta del comandante del corpo, cui appartiene il militare colpevole.
tolto: Nel caso preveduto dalla lettera b) del comma precedente se il fatto e' preveduto dalla legge italiana e da quella albanese, si applica la legge italiana.
tolto: Nel caso di concorso in uno stesso reato di militari con persone estranee alle Forze armate, la competenza a conoscere nei confronti di tutti appartiene al Tribunale militare.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-06-14;863~art3 · fonte del testo