Art. 27 — Rappresentante delle forze armate
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 22 agosto 1939 al 9 ottobre 2010. 117 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: E' in facolta' del Ministero militare particolarmente interessato all'operazione bellica o sussidiaria, nella quale e' impiegata la nave mercantile o il galleggiante requisito dal Ministero della marina, d'imbarcarvi un ufficiale o sottufficiale di grado inferiore al comandante militare o Regio commissario, perche', ponendosi ai suoi ordini, lo coadiuvi nella vigilanza sulla esecuzione delle clausole dell'atto di requisizione, con attribuzioni da concordare fra i Ministeri interessati a seconda dell'impiego dell'unita' requisita.
tolto: L'ufficiale o il sottufficiale, imbarcato a bordo di una nave o galleggiante requisito dalla Regia marina con le attribuzioni sopraindicate, ha verso il comandante militare la stessa subordinazione, che il regolamento delle Regie navi armate prescrive per gli ufficiali e sottufficiali di bordo nei riguardi del comandante.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1939-07-13;1154~art27 · fonte del testo