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[1]Giudizio a carico di militari di nazionalita' albanese.

[2]Nei giudizi a carico di militari di nazionalita' albanese, almeno uno dei giudici del Tribunale militare di Albania deve essere di nazionalita' albanese.

[3]La disposizione del comma precedente non si applica se unitamente ai militari di nazionalita' albanese, debbono essere giudicate anche persone di nazionalita' italiana.

Testo in vigore dal 20 luglio 1940 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-06-14;863~art8 · fonte del testo