Art. 9 — Composizione del Collegio in relazione al grado dell'imputato
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[1]Nei giudizi a carico di ufficiali, il presidente deve essere superiore all'imputato di almeno due gradi; i giudici almeno di un grado.
[2]Se tra i componenti del Tribunale non si trovano ufficiali dei gradi richiesti dal comma precedente, si provvede mediante sorteggio fra gli ufficiali delle Forze armate dello Stato residenti nel luogo ove ha sede il Tribunale e, in mancanza, in tutto il territorio dell'Albania, salve, in ogni caso, le disposizioni degli articoli 7 e 8.
[3]Il sorteggio e' effettuato presso il comandante superiore delle truppe d'Albania, alla presenza di un rappresentante del pubblico ministero e del capo di Stato Maggiore.
[4]Un ufficiale del comando redige il processo verbale.
[5]Dovendosi giudicare imputati di grado diverso, il Tribunale e' formato in relazione all'imputato piu' elevato in grado.
Testo in vigore dal 20 luglio 1940 al 9 ottobre 2010
