Art. 15 — Elementi del trattamento
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Il trattamento del condannato e dell'internato e' svolto avvalendosi principalmente dell'istruzione, del lavoro, della religione, delle attivita' culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno ed i rapporti con la famiglia. Ai fini del trattamento rieducativo, salvo casi di impossibilita', al condannato e all'internato e' assicurato il lavoro. Gli imputati sono ammessi, a loro richiesta, a partecipare ad attivita' educative, culturali e ricreative e, salvo giustificati motivi o contrarie disposizioni dell'autorita' giudiziaria, a svolgere attivita' lavorativa di formazione professionale, possibilmente di loro scelta e, comunque, in condizioni adeguate alla loro posizione giuridica.
Testo vigente dal 9 agosto 1975 al 10 novembre 2018 · versione 0 su Normattiva