Art. 30Permessi

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Nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente, ai condannati e agli internati puo' essere concesso il permesso di recarsi a visitare, con le cautele previste dal regolamento, l'infermo. Agli imputati il permesso e' concesso dall'autorita' giudiziaria. Analoghi permessi possono essere concessi per gravi e accertati motivi. Il detenuto che non rientra in istituto allo scadere del permesso senza giustificato motivo, se l'assenza si protrae per oltre tre ore e per non piu' di dodici, e' punito in via disciplinare; se l'assenza si protrae per un tempo maggiore, e' punibile a norma del primo comma dell'articolo 385 del codice penale ed e' applicabile la disposizione dell'ultimo capoverso dello stesso articolo. L'internato che rientra in istituto dopo tre ore dalla scadenza del permesso senza giustificato motivo e' punito in via disciplinare.

Testo vigente dal 9 agosto 1975 al 2 febbraio 1977 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art30 · fonte su Normattiva