Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Ordinamento penitenziario - Benefici penitenziari - Condannato all'ergastolo per delitti di contesto mafioso - Ammissione alla liberazione condizionale in assenza della collaborazione con la giustizia - Esclusione (c.d. ergastolo ostativo) - Denunciata irragionevolezza e violazione del principio della finalità rieducativa della pena - Giudizio proveniente dall'udienza del 10 maggio 2022, rinviato, con sospensione del giudizio a quo, per consentire l'intervento del legislatore - Sopravvenuta modifica della disciplina censurata - Restituzione degli atti al giudice rimettente. (Classif. 167002)
È ordinata la restituzione degli atti alla Corte di cassazione, prima sez. pen., per la valutazione, alla luce dello ius superveniens , della perdurante rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 117, primo comma, Cost. - degli artt. 4- bis , comma 1, e 58- ter della legge n. 354 del 1975, nonché dell'art. 2 del d.l. n. 152 del 1991, conv., con modif., nella legge n. 203 del 1991, nella parte in cui escludono che possa essere ammesso alla liberazione condizionale il condannato all'ergastolo, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416- bis cod. pen., ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, che non abbia collaborato con la giustizia. Le disposizioni introdotte con il d.l. n. 162 del 2022 - adottato per dare seguito ai moniti contenuti nell'ord. n. 97 del 2021 - incidono immediatamente e direttamente sulle norme oggetto del giudizio di legittimità costituzionale, trasformando da assoluta in relativa la presunzione di pericolosità del condannato all'ergastolo per reati ostativi non collaborante, cui è ora concessa - sia pur in presenza di stringenti requisiti - la possibilità di domandare la liberazione condizionale e, così, di vedere vagliata nel merito la propria istanza. Spetta, pertanto, al rimettente valutare la portata applicativa delle nuove norme, anche all'esito del procedimento di conversione del decreto-legge. ( Precedenti: O. 122/2022 - mass. 44818; O. 97/2021 - mass. 43874 ).
Riguarda ancheart. 4-bis Ordinamento penitenziarioart. 2 d.l. 152/1991
Ordinamento penitenziario - Benefici penitenziari - Condannato all'ergastolo per delitti di contesto mafioso - Ammissione alla liberazione condizionale in assenza della collaborazione con la giustizia - Esclusione (c.d. ergastolo ostativo) - Denunciata irragionevolezza e violazione del principio, anche convenzionale, della finalità rieducativa della pena - Possibile ravvedimento del condannato anche in mancanza di utile collaborazione - Necessità di superare la presunzione assoluta di perdurante pericolosità - Intervento riservato alla discrezionalità del legislatore - Rinvio all'udienza del 10 maggio 2022, con sospensione del giudizio a quo.
È rinviata all'udienza pubblica del 10 maggio 2022 - con sospensione del giudizio a quo - la trattazione delle questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte di cassazione, prima sez. penale, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 3 CEDU, degli artt. 4- bis , comma 1, e 58- ter della legge n. 354 del 1975, nonché dell'art. 2 del d.l. n. 152 del 1991, come conv., nella parte in cui escludono che possa essere ammesso alla liberazione condizionale il condannato all'ergastolo, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416- bis cod. pen., ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, che non abbia collaborato con la giustizia. La disciplina censurata non consente di concedere il beneficio penitenziario della liberazione condizionale al condannato all'ergastolo per delitti "ostativi" di "contesto" mafioso, che non collabora utilmente con la giustizia e che abbia già scontato ventisei anni di carcere (anche grazie a provvedimenti di liberazione anticipata), sulla base di una presunzione assoluta - non superabile se non per effetto della suddetta collaborazione - di mancata rescissione dei legami con la criminalità organizzata. In tal modo si prefigura uno scambio tra informazioni utili a fini investigativi e conseguente possibilità per il detenuto di accedere al normale percorso di trattamento penitenziario, che nel caso di specie può costituire una "scelta tragica" tra la propria (eventuale) libertà, che può tuttavia comportare rischi per la sicurezza dei propri cari, e la rinuncia a essa, per preservarli da pericoli. Benché la collaborazione, intesa come libera e meditata decisione di dimostrare l'avvenuta rottura con l'ambiente criminale, mantiene il proprio positivo valore e non è affatto irragionevole, essa non è compatibile con la Costituzione se e in quanto risulti l'unica possibile strada del condannato all'ergastolo per accedere alla liberazione condizionale, perché è necessario che essa possa essere vinta da prova contraria, valutabile dal tribunale di sorveglianza, sulla base dell'intero percorso carcerario del condannato all'ergastolo. Sarà quindi necessaria l'acquisizione di congrui e specifici elementi, tali da escludere sia l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata, sia il rischio del loro futuro ripristino. Un intervento meramente "demolitorio" potrebbe mettere a rischio il complessivo equilibrio della disciplina in esame, e, soprattutto, le esigenze di prevenzione generale e di sicurezza collettiva che essa persegue per contrastare il pervasivo e radicato fenomeno della criminalità mafiosa. Appartiene perciò alla discrezionalità legislativa decidere quali ulteriori scelte risultino opportune per distinguere la condizione di un tale condannato alla pena perpetua rispetto a quella degli altri ergastolani, scelte fra le quali potrebbe, ad esempio, annoverarsi la emersione delle specifiche ragioni della mancata collaborazione, ovvero l'introduzione di prescrizioni peculiari che governino il periodo di libertà vigilata del soggetto in questione; nonché valutare se intervenire sugli altri reati ostativi, relativi alla criminalità terroristica, a quelli contro la pubblica amministrazione o quelli di natura sessuale. ( Precedenti citati: sentenze 253 del 2019, n. 149 del 2018, n. 135 del 2003, n. 273 del 2001, n. 68 del 1995, n. 39 del 1994, n. 306 del 1993 e n. 274 del 1983 ). L'accesso alla liberazione condizionale, nell'evoluzione legislativa effetto della giurisprudenza costituzionale, fondata su principi su cui si è andata formando anche la Corte EDU in tema di pena perpetua, ha accentuato il proprio ruolo di fattore di riequilibrio nella tensione tra il corredo genetico dell'ergastolo (il suo essere una pena senza fine), da una parte, e l'obiettivo costituzionale della risocializzazione di ogni condannato, dall'altra. ( Precedenti citati: sentenze n. 161 del 1997, n. 168 del 1994, n. 274 del 1983, n. 264 del 1974 e n. 204 del 1974 ). L'appartenenza a una associazione di stampo mafioso implica, di regola, un'adesione stabile a un sodalizio criminoso, fortemente radicato nel territorio, caratterizzato da una fitta rete di collegamenti personali, dotato di particolare forza intimidatrice e capace di protrarsi nel tempo. ( Precedenti citati: sentenze n. 253 del 2019, n. 186 del 2018, n. 122 del 2017, n. 48 del 2015, n. 213 del 2013, n. 57 del 2013, n. 164 del 2011 e n. 231 del 2011; ordinanza n. 136 del 2017 ). La Corte costituzionale può disporre il rinvio del giudizio in corso e fissare una nuova discussione delle questioni di legittimità costituzionale in esame, dando al Parlamento un congruo tempo per affrontare la materia, facendo leva sui propri poteri di gestione del processo costituzionale. ( Precedenti citati: ordinanze n. 132 del 2020 e n. 207 del 2018 ).
sentenza 97/2021massima n. 43874 Riguarda ancheart. 4-bis Ordinamento penitenziario
Ordinamento penitenziario - Benefici penitenziari - Detenuti condannati per uno dei reati c.d. ostativi (art. 4-bis, comma 1, ordin. penit.) - Necessaria collaborazione con la giustizia - Denunciata irragionevolezza, violazione del diritto di difesa, del divieto convenzionale di trattamenti disumani o degradanti e del diritto all'equo processo - Omessa descrizione della fattispecie concreta, con conseguente difetto di motivazione sulla rilevanza - Richiesta di intervento implicante scelte discrezionali riservate al legislatore - Manifesta inammissibilità delle questioni. (Classif. 167002).
Sono dichiarate manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di sorveglianza di Messina in riferimento agli artt. 3, 24, 27, terzo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 3 e 6 CEDU - degli artt. 4- bis , comma 1, e 58- ter ordin. penit., che precludono l'accesso ai benefici penitenziari ai condannati per i reati c.d. ostativi, i quali non abbiano collaborato con la giustizia. L'ordinanza di rimessione risulta priva di una qualunque descrizione della concreta fattispecie posta ad oggetto del giudizio principale e prospetta la integrale ablazione (per qualunque reato, tra quelli ricompresi nell'art. 4- bis , comma 1, ordin. penit., e per qualunque beneficio penitenziario) della presunzione di pericolosità connessa all'atteggiamento non collaborativo del condannato, basandosi sulla motivazione di provvedimenti che, al contrario, hanno censurato solo il carattere assoluto della presunzione medesima, e solo in relazione al permesso premio. Inoltre, l'intervento richiesto comporterebbe una vera e propria novità di sistema e si collocherebbe al di fuori dell'area del sindacato di legittimità costituzionale, richiedendo il più ampio ricorso all'esercizio della discrezionalità legislativa. ( Precedente: S. 253/2019 - mass. 41928 ).
Riguarda ancheart. 4-bis Ordinamento penitenziario
ORDINAMENTO PENITENZIARIO - DIVIETO DI CONCESSIONE DI BENEFICI PER GLI APPARTENENTI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA O PER I CONDANNATI PER GRAVI REATI IN ASSENZA DELLE CONDIZIONI DI COLLABORAZIONE CON LA GIUSTIZIA - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITA' DELLA LEGGE PENALE - RIPROPOSIZIONE DELLA QUESTIONE ANCHE A SEGUITO DELLA SENTENZA DI INCOSTITUZIONALITA' N. 357 DEL 1994 - NECESSITA' DI UN ULTERIORE ESAME DELLA RILEVANZA A SEGUITO DELLA SENTENZA DI INCOSTITUZIONALITA' N. 68 DEL 1995 - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE 'A QUO'.
Deve essere ordinata la restituzione al Tribunale di sorveglianza di Bari degli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4-bis, primo comma, l. 26 luglio 1975 n. 354 - come sostituito dall'art. 15 primo comma lett. a) d.l. 8 giugno 1992 n. 306, convertito nella l. 7 agosto 1992 n. 356 - nella parte in cui subordina l'ammissione del condannato a misura alternativa alla detenzione al presupposto della collaborazione con la giustizia a norma dell'art. 58-ter della medesima legge, sollevata con riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost., in quanto, a seguito della dichiarazione di illegittimita' costituzionale del medesimo art. 4-bis, primo comma, secondo periodo, l. n. 354 del 1975 pronunciata con sentenza n. 68 del 1995, e' necessario un nuovo esame della rilevanza da parte del giudice 'a quo'. - S. nn. 357/1994 e 68/1995; O. n. 474/1994. red.: Di Palma
Riguarda ancheart. 4-bis Ordinamento penitenziarioart. 1 d.l. 152/1991art. 15 d.l. 306/1992