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[1]Per la validita' delle adunanze dell'assemblea, delle Sezioni e dei Comitati e' necessaria la presenza della meta' almeno dei rispettivi componenti.

[2]Gli ispettori generali del Genio civile preposti ai compartimenti non possono essere nominati relatori su affari relativi ad opere che si eseguono nella rispettiva circoscrizione.

[3]Le deliberazioni si prendono a maggioranza dei votanti e, in caso di parita', decide il voto del presidente.

Testo in vigore dal 24 dicembre 1942 al 21 giugno 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1942-10-18;1460~art12 · fonte del testo