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[1]Per la validita' delle adunanze dell'assemblea, delle Sezioni e dei Comitati e' necessaria la presenza della meta' almeno dei rispettivi componenti.
[2]Gli ispettori generali del Genio civile preposti ai compartimenti non possono essere nominati relatori su affari relativi ad opere che si eseguono nella rispettiva circoscrizione.
[3]Le deliberazioni si prendono a maggioranza dei votanti e, in caso di parita', decide il voto del presidente.
Testo in vigore dal 24 dicembre 1942 al 21 giugno 2006
