Articolo abrogato dal d.p.r. 27 aprile 2006, n. 204.
Abrogato dal 21 giugno 2006
Articolo abrogato dal d.p.r. 27 aprile 2006, n. 204.
Abrogato dal 21 giugno 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 24 dicembre 1942 al 21 giugno 2006. 79 parole tolte, 11 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Non occorre un nuovo parere ove si verifichi nel corso dei lavori una maggiore spesa entro il limite del quinto dell'importo del progetto approvato, aumentato dei compensi e sopraprezzi eventualmente assegnati all'appaltatore in aggiunta ai corrispettivi stabiliti in contratto, nonche' delle somme risultanti da atti di sottomissione per varianti o lavori suppletivi o da revisione di prezzi, debitamente approvati.
tolto: Ugualmente non occorre un nuovo parere quando si tratti di progetto di stralcio di un progetto di massima gia' approvato.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 27 APRILE 2006, N. 204
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1942-10-18;1460~art26 · fonte del testo