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Spetta al presidente del Consiglio superiore, su richiesta delle Sezioni interessate o di iniziativa, giudicare se un determinato affare riguardi la competenza di due o piu' Sezioni. In caso affermativo il presidente ordina la riunione in unica assemblea delle Sezioni interessate.

Testo in vigore dal 24 dicembre 1942 al 21 giugno 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1942-10-18;1460~art16 · fonte del testo