Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 dicembre 1942 al 21 giugno 2006. Leggi il testo vigente →
Spetta al presidente del Consiglio superiore, su richiesta delle Sezioni interessate o di iniziativa, giudicare se un determinato affare riguardi la competenza di due o piu' Sezioni. In caso affermativo il presidente ordina la riunione in unica assemblea delle Sezioni interessate.
Testo in vigore dal 24 dicembre 1942 al 21 giugno 2006
