Articolo abrogato dal d.p.r. 27 aprile 2006, n. 204.
Abrogato dal 21 giugno 2006
Articolo abrogato dal d.p.r. 27 aprile 2006, n. 204.
Abrogato dal 21 giugno 2006
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4 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 7 aprile 1951 al 21 giugno 2006. 408 parole tolte, 11 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: Le Sezioni del Consiglio superiore si pronunciano secondo la rispettiva competenza per materia:
tolto: a) sui progetti di massima ed esecutivi di opere pubbliche da eseguire a cura dello Stato, sia a totale suo carico sia col suo concorso, d'importo oltre lire 100.000.000 quando all'appalto dei lavori si intenda provvedere ad asta pubblica, a licitazione privata o mediante appalto-concorso, ovvero di importo oltre lire 50.000.000 quando alla esecuzione dei lavori si intenda provvedere in economia o mediante appalto a trattativa privata;
tolto: b) sui progetti di massima per opere dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e sui correlativi progetti esecutivi di importo superiore a lire 1.00.000.000, tanto se si tratti di opere da eseguire direttamente quanto se di opere da dare in concessione;
tolto: c) sulle domande per la concessione di lavori pubblici, di pubblici servizi di trasporto, di utilizzazione di acque pubbliche e per la trasmissione di correnti elettriche nei casi previsti dalle leggi speciali, salvo i casi indicati al titolo II;
tolto: d) sui progetti di massima ed esecutivi, di importo superiore a lire 100.000.000, di opere da eseguire dalle province, dai comuni e da altri enti, per la cui esecuzione sia chiesta la concessione, a termini di legge, di contributi dello Stato, o per i quali sia prescritto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, anche se non sia chiesto o non spetti alcun contributo;
tolto: e) sulle vertenze sorte con le imprese in corso d'opera e in sede di collaudo per maggiori compensi o per l'esonero di penalita' contrattuali, quando cio' che si chiede che l'Amministrazione prometta, abbandoni o paghi sia determinato o determinabile in somma eccedente le lire 10.000.000;
tolto: f) sulle proposte di risoluzione o rescissione di contratti di importo superiore a lire 100.000.000 e sulle questioni con le imprese per la determinazione di nuovi prezzi che importino una maggiore spesa di oltre il quinto contrattuale quando si tratti di opere appaltate in base a progetti sottoposti al parere del Consiglio superiore;
tolto: g) sui piani regolatori e sulle proposte di dichiarazione di pubblica utilita' per la costruzione e sistemazione delle strade comunali nell'interno degli abitati, quando vi siano opposizioni o reclami;
tolto: h) sugli affari per cui da disposizioni speciali, non abrogate ai sensi dell'art. 31, sia richiesto il parere del Consiglio superiore e sugli affari per i quali il Ministro per i lavori pubblici ritenga opportuno di richiedere il parere della Sezione.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 27 APRILE 2006, N. 204
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1942-10-18;1460~art15 · fonte del testo