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Non sono soggette al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici le opere di diretta competenza delle Amministrazioni militari e quelle delle Amministrazioni delle ferrovie dello Stato, delle poste e dei telegrafi e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici nonche' dell'Azienda autonoma statale della strada, salvo i casi in cui tali opere interferiscano con quelle di competenza dell'Amministrazione dei lavori pubblici.
Testo in vigore dal 24 dicembre 1942 al 21 giugno 2006
