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[1]Per effetto degli articoli 1 e 2 della presente legge, la somma complessiva di spesa effettiva consolidata per la marina, stabilita dalle vigenti disposizioni, e' aumentata per l'esercizio 1907-908 di L. 173,240, per quello 1908-909 di L. 310,220 e per quelli dal 1909-910 al 1916-917 di L. 457,980.

[2]La maggiore assegnazione per l'esercizio 1907-908 sara', mediante decreto del ministro del tesoro, ripartita fra i capitoli della parte ordinaria del bilancio, riflettente la spesa dei corpi militari della R. marina, in relazione alla tabella F annessa alla presente legge.

Testo in vigore dal 17 luglio 1907 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1907-07-14;467~art5 · fonte del testo