Art. 6 — Disposizione transitoria
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1907
Confronto con la versione in vigore dal 17 luglio 1907 al 16 dicembre 2009. 103 parole tolte, 20 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: I posti assegnati dall'organico per gli ufficiali del corpo R. equipaggi della categoria fuochisti, saranno occupati man mano che le esigenze del servizio lo richiederanno, ma quello di capitano e quelli di tenente non potranno rispettivamente essere occupati prima di sette anni e di tre anni dalla promulgazione della presente legge.
tolto: Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
tolto: Data a Racconigi, addi' 14 luglio 1907.
tolto: VITTORIO EMANUELE.
tolto: C. MIRABELLO. CARCANO.
tolto: Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1907-07-14;467~art6 · fonte del testo