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A modifica delle vigenti disposizioni e fino a quando non saranno emanate nuove norme di reclutamento, i sergenti maggiori in servizio permanente dell'Esercito sono tratti dai sergenti in rafferma con almeno 42 mesi di anzianita' di grado che siano stati giudicati idonei all'avanzamento.
Testo in vigore dal 29 ottobre 1960 al 17 luglio 1964
