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((A modifica delle vigenti disposizioni e fino a quando non saranno emanate nuove norme di reclutamento, i sergenti maggiori in servizio permanente dell'Esercito sono tratti dai sergenti in rafferma con almeno 30 mesi di anzianita' di grado che siano stati giudicati idonei all'avanzamento. Ai suddetti fini sono valutabili i sergenti che abbiano superato appositi esperimenti effettuati con le modalita' stabilite dal Ministero)).

Testo in vigore dal 17 luglio 1964 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 17 luglio 1964

Confronto con la versione in vigore dal 29 ottobre 1960 al 17 luglio 1964. 1 parola tolta, 20 parole aggiunte.

A modifica delle vigenti disposizioni e fino a quando non saranno emanate nuove norme di reclutamento, i sergenti maggiori in servizio permanente dell'Esercito sono tratti dai sergenti in rafferma con almeno tolto: 42 aggiunto: 30 mesi di anzianita' di grado che siano stati giudicati idonei all'avanzamentoaggiunto: . Ai suddetti fini sono valutabili i sergenti che abbiano superato appositi esperimenti effettuati con le modalita' stabilite dal Ministero.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1960-10-14;1191~art2 · fonte del testo