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((A modifica delle vigenti disposizioni e fino a quando non saranno emanate nuove norme di reclutamento, i sergenti maggiori in servizio permanente dell'Esercito sono tratti dai sergenti in rafferma con almeno 30 mesi di anzianita' di grado che siano stati giudicati idonei all'avanzamento. Ai suddetti fini sono valutabili i sergenti che abbiano superato appositi esperimenti effettuati con le modalita' stabilite dal Ministero)).
Testo in vigore dal 17 luglio 1964 al 9 ottobre 2010
