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Le Commissioni giudicatrici dei concorsi di cui all'articolo 14 sono nominate con decreto del Ministro per la difesa e sono composte di: un ufficiale superiore rispettivamente dell'Arma dei carabinieri e dell'Aeronautica militare ruolo servizi, presidente; l'ufficiale maestro direttore della banda per cui e' indetto il concorso; un professore di strumento a fiato di un conservatorio statale o un maestro diplomato in strumentazione per banda; un funzionario di ruolo della carriera direttiva, avente qualifica non superiore a consigliere di 1ª classe, rispettivamente dell'Esercito e dell'Aeronautica, segretario senza diritto a voto. La Commissione forma la graduatoria attribuendo a ciascun concorrente un punto da uno a venti per le prove di cui all'articolo 17. E' giudicato idoneo il concorrente che nella graduatoria raggiunga un punto non inferiore a 14 se si tratta di concorso per musicante delle prime e delle seconde categorie; non inferiore a 12 se si tratta di concorso per musicanti delle terze categorie.

Testo in vigore dal 15 marzo 1965 al 21 settembre 1987

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1965-03-01;121~art16 · fonte su Normattiva