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Le Commissioni giudicatrici dei concorsi di cui all'articolo 14 sono nominate con decreto del Ministro per la difesa e sono composte di: un ufficiale superiore rispettivamente dell'Arma dei carabinieri e dell'Aeronautica militare ruolo servizi, presidente; l'ufficiale maestro direttore della banda per cui e' indetto il concorso; un professore di strumento a fiato di un conservatorio statale o un maestro diplomato in strumentazione per banda; un funzionario di ruolo della carriera direttiva, avente qualifica non superiore a consigliere di 1ª classe, rispettivamente dell'Esercito e dell'Aeronautica, segretario senza diritto a voto. La Commissione forma la graduatoria attribuendo a ciascun concorrente un punto da uno a venti per le prove di cui all'articolo 17. E' giudicato idoneo il concorrente che nella graduatoria raggiunga un punto non inferiore a 14 se si tratta di concorso per musicante delle prime e delle seconde categorie; non inferiore a 12 se si tratta di concorso per musicanti delle terze categorie.2a3
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 novembre 1987, n. 472, ha disposto (con l'art. 11-ter, comma 2) che "all'entrata in vigore dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 1" e' abrogata la legge 1 marzo 1965, n. 121 e successive modificazioni e integrazioni.
D.Lgs. 12 maggio 1995, n.196
3Il D.Lgs. 12 maggio 1995, n.196 ha disposto (con l'art. 40, comma 1, lettera b)) che e' abrogata "la legge 10 marzo 1965, n. 121".
Testo in vigore dal 11 giugno 1995 al 1 settembre 1995
