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Le Commissioni giudicatrici dei concorsi di cui all'articolo 14 sono nominate con decreto del Ministro per la difesa e sono composte di: un ufficiale superiore rispettivamente dell'Arma dei carabinieri e dell'Aeronautica militare ruolo servizi, presidente; l'ufficiale maestro direttore della banda per cui e' indetto il concorso; un professore di strumento a fiato di un conservatorio statale o un maestro diplomato in strumentazione per banda; un funzionario di ruolo della carriera direttiva, avente qualifica non superiore a consigliere di 1ª classe, rispettivamente dell'Esercito e dell'Aeronautica, segretario senza diritto a voto. La Commissione forma la graduatoria attribuendo a ciascun concorrente un punto da uno a venti per le prove di cui all'articolo 17. E' giudicato idoneo il concorrente che nella graduatoria raggiunga un punto non inferiore a 14 se si tratta di concorso per musicante delle prime e delle seconde categorie; non inferiore a 12 se si tratta di concorso per musicanti delle terze categorie.2a

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

2a

Il D.L. 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 novembre 1987, n. 472, ha disposto (con l'art. 11-ter, comma 2) che "all'entrata in vigore dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 1" e' abrogata la legge 1 marzo 1965, n. 121 e successive modificazioni e integrazioni.

Testo in vigore dal 21 settembre 1987 al 11 giugno 1995

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1965-03-01;121~art16 · fonte su Normattiva