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E' istituita la banda dell'Esercito composta da: 1 ufficiale, maestro direttore; 1 maresciallo maggiore, vice-direttore; 102 sottufficiali, graduati e militari di truppa, musicanti. L'ufficiale maestro direttore e' compreso nell'organico degli ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio. Il maresciallo maggiore vice-direttore e' compreso nell'organico degli aiutanti di battaglia e dei marescialli maggiori in servizio permanente dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri). I musicanti sottufficiali, graduati e militari di truppa sono compresi nell'organico o nella forza organica della categoria dell'Esercito, (esclusa l'Arma dei carabinieri) cui appartengono e ad essi continuano ad applicarsi le norme relative al reclutamento, allo stato e all'avanzamento della rispettiva categoria. L'impiego della banda dell'Esercito e' disposto dal comandante militare territoriale della regione centrale.

Testo in vigore dal 15 marzo 1965 al 21 settembre 1987

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1965-03-01;121~art24 · fonte del testo