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E' istituita la banda dell'Esercito composta da: 1 ufficiale, maestro direttore; 1 maresciallo maggiore, vice-direttore; 102 sottufficiali, graduati e militari di truppa, musicanti. L'ufficiale maestro direttore e' compreso nell'organico degli ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio. Il maresciallo maggiore vice-direttore e' compreso nell'organico degli aiutanti di battaglia e dei marescialli maggiori in servizio permanente dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri). I musicanti sottufficiali, graduati e militari di truppa sono compresi nell'organico o nella forza organica della categoria dell'Esercito, (esclusa l'Arma dei carabinieri) cui appartengono e ad essi continuano ad applicarsi le norme relative al reclutamento, allo stato e all'avanzamento della rispettiva categoria. L'impiego della banda dell'Esercito e' disposto dal comandante militare territoriale della regione centrale.2a3
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 novembre 1987, n. 472, ha disposto (con l'art. 11-ter, comma 2) che "all'entrata in vigore dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 1" e' abrogata la legge 1 marzo 1965, n. 121 e successive modificazioni e integrazioni.
D.Lgs. 12 maggio 1995, n.196
3Il D.Lgs. 12 maggio 1995, n.196 ha disposto (con l'art. 40, comma 1, lettera b)) che e' abrogata "la legge 10 marzo 1965, n. 121".
Testo in vigore dal 11 giugno 1995 al 1 settembre 1995
