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E' istituita la banda dell'Esercito composta da: 1 ufficiale, maestro direttore; 1 maresciallo maggiore, vice-direttore; 102 sottufficiali, graduati e militari di truppa, musicanti. L'ufficiale maestro direttore e' compreso nell'organico degli ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio. Il maresciallo maggiore vice-direttore e' compreso nell'organico degli aiutanti di battaglia e dei marescialli maggiori in servizio permanente dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri). I musicanti sottufficiali, graduati e militari di truppa sono compresi nell'organico o nella forza organica della categoria dell'Esercito, (esclusa l'Arma dei carabinieri) cui appartengono e ad essi continuano ad applicarsi le norme relative al reclutamento, allo stato e all'avanzamento della rispettiva categoria. L'impiego della banda dell'Esercito e' disposto dal comandante militare territoriale della regione centrale.2a

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

2a

Il D.L. 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 novembre 1987, n. 472, ha disposto (con l'art. 11-ter, comma 2) che "all'entrata in vigore dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 1" e' abrogata la legge 1 marzo 1965, n. 121 e successive modificazioni e integrazioni.

Testo in vigore dal 21 settembre 1987 al 11 giugno 1995

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 settembre 1987

Confronto con la versione in vigore dal 15 marzo 1965 al 21 settembre 1987.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.L. 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 novembre 1987, n. 472, ha disposto (con l'art. 11-ter, comma 2) che "all'entrata in vigore dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 1" e' abrogata la legge 1 marzo 1965, n. 121 e successive modificazioni e integrazioni.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1965-03-01;121~art24 · fonte del testo