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Il maresciallo maggiore vice-direttore della banda dell'Esercito e' nominato mediante concorso riservato al personale musicante in servizio, con qualsiasi grado, nelle Forze armate o nei Corpi di polizia e ad esso si applicano le norme stabilite dalla presente legge per il vice-direttore della banda dell'Aeronautica militare, salvo quanto disposto nei commi seguenti. La Commissione giudicatrice del concorso di cui all'articolo 10, e' presieduta da un colonnello in servizio permanente dell'Esercito e di essa e' membro l'ufficiale maestro direttore della banda dell'Esercito o, nei casi di impedimento, un ufficiale maestro direttore di altra banda militare. La proposta di sottoporre il maresciallo maggiore vice-direttore della banda ad accertamenti, a norma dell'articolo 13, compete al comandante militare territoriale della regione centrale.
Testo in vigore dal 15 marzo 1965 al 21 settembre 1987
