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Il maresciallo maggiore vice-direttore della banda dell'Esercito e' nominato mediante concorso riservato al personale musicante in servizio, con qualsiasi grado, nelle Forze armate o nei Corpi di polizia e ad esso si applicano le norme stabilite dalla presente legge per il vice-direttore della banda dell'Aeronautica militare, salvo quanto disposto nei commi seguenti. La Commissione giudicatrice del concorso di cui all'articolo 10, e' presieduta da un colonnello in servizio permanente dell'Esercito e di essa e' membro l'ufficiale maestro direttore della banda dell'Esercito o, nei casi di impedimento, un ufficiale maestro direttore di altra banda militare. La proposta di sottoporre il maresciallo maggiore vice-direttore della banda ad accertamenti, a norma dell'articolo 13, compete al comandante militare territoriale della regione centrale.

Testo in vigore dal 15 marzo 1965 al 21 settembre 1987

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1965-03-01;121~art26 · fonte su Normattiva