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Il maresciallo maggiore vice-direttore della banda dell'Esercito e' nominato mediante concorso riservato al personale musicante in servizio, con qualsiasi grado, nelle Forze armate o nei Corpi di polizia e ad esso si applicano le norme stabilite dalla presente legge per il vice-direttore della banda dell'Aeronautica militare, salvo quanto disposto nei commi seguenti. La Commissione giudicatrice del concorso di cui all'articolo 10, e' presieduta da un colonnello in servizio permanente dell'Esercito e di essa e' membro l'ufficiale maestro direttore della banda dell'Esercito o, nei casi di impedimento, un ufficiale maestro direttore di altra banda militare. La proposta di sottoporre il maresciallo maggiore vice-direttore della banda ad accertamenti, a norma dell'articolo 13, compete al comandante militare territoriale della regione centrale.2a3
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 novembre 1987, n. 472, ha disposto (con l'art. 11-ter, comma 2) che "all'entrata in vigore dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 1" e' abrogata la legge 1 marzo 1965, n. 121 e successive modificazioni e integrazioni.
D.Lgs. 12 maggio 1995, n.196
3Il D.Lgs. 12 maggio 1995, n.196 ha disposto (con l'art. 40, comma 1, lettera b)) che e' abrogata "la legge 10 marzo 1965, n. 121".
Testo in vigore dal 11 giugno 1995 al 1 settembre 1995
