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Il maresciallo maggiore vice-direttore della banda dell'Esercito e' nominato mediante concorso riservato al personale musicante in servizio, con qualsiasi grado, nelle Forze armate o nei Corpi di polizia e ad esso si applicano le norme stabilite dalla presente legge per il vice-direttore della banda dell'Aeronautica militare, salvo quanto disposto nei commi seguenti. La Commissione giudicatrice del concorso di cui all'articolo 10, e' presieduta da un colonnello in servizio permanente dell'Esercito e di essa e' membro l'ufficiale maestro direttore della banda dell'Esercito o, nei casi di impedimento, un ufficiale maestro direttore di altra banda militare. La proposta di sottoporre il maresciallo maggiore vice-direttore della banda ad accertamenti, a norma dell'articolo 13, compete al comandante militare territoriale della regione centrale.2a
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 novembre 1987, n. 472, ha disposto (con l'art. 11-ter, comma 2) che "all'entrata in vigore dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 1" e' abrogata la legge 1 marzo 1965, n. 121 e successive modificazioni e integrazioni.
Testo in vigore dal 21 settembre 1987 al 11 giugno 1995
