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Per l'ammissione al primo concorso che sara' indetto dopo l'entrata in vigore della presente legge per il reclutamento dell'ufficiale in servizio permanente direttore della banda dell'Esercito si prescinde dal limite massimo di eta', di cui all'articolo 4, anche per il concorrente ufficiale nella riserva proveniente dal ruolo degli ufficiali maestri direttori di banda soppresso dall'articolo 3 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45. L'ufficiale nella riserva di cui al comma precedente che risulti vincitore del concorso consegue la nomina col grado e l'anzianita' posseduti.
Testo in vigore dal 15 marzo 1965 al 21 novembre 1969
