Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 novembre 1969 al 21 settembre 1987. Leggi il testo vigente →
Per l'ammissione al primo concorso che sara' indetto dopo l'entrata in vigore della presente legge per il reclutamento dell'ufficiale in servizio permanente direttore della banda dell'Esercito si prescinde dal limite massimo di eta', di cui all'articolo 4, anche per il concorrente ufficiale nella riserva proveniente dal ruolo degli ufficiali maestri direttori di banda soppresso dall'articolo 3 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45. ((L'ufficiale nella riserva di cui al comma precedente che risulti vincitore del concorso consegue la nomina col grado e l'anzianita' posseduti. Nei suoi riguardi, ai fini della promozione a maggiore, il periodo di permanenza nel grado di capitano, di cui all'articolo 7 della presente legge, e' ridotto a 4 anni)).
Testo in vigore dal 21 novembre 1969 al 21 settembre 1987
