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Per l'ammissione al primo concorso che sara' indetto dopo l'entrata in vigore della presente legge per il reclutamento dell'ufficiale in servizio permanente direttore della banda dell'Esercito si prescinde dal limite massimo di eta', di cui all'articolo 4, anche per il concorrente ufficiale nella riserva proveniente dal ruolo degli ufficiali maestri direttori di banda soppresso dall'articolo 3 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45. L'ufficiale nella riserva di cui al comma precedente che risulti vincitore del concorso consegue la nomina col grado e l'anzianita' posseduti.2a

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

2a

Il D.L. 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 novembre 1987, n. 472, ha disposto (con l'art. 11-ter, comma 2) che "all'entrata in vigore dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 1" e' abrogata la legge 1 marzo 1965, n. 121 e successive modificazioni e integrazioni.

Testo in vigore dal 21 settembre 1987 al 11 giugno 1995

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1965-03-01;121~art29 · fonte su Normattiva