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Per quanto non disposto dalla presente legge, all'ufficiale maestro direttore, al maresciallo vice direttore ed ai sottufficiali e graduati di truppa musicanti delle bande dell'Arma dei carabinieri e dell'Aeronautica militare si applicano rispettivamente le norme concernenti il reclutamento, lo stato e l'avanzamento degli ufficiali, dei sottufficiali e dei graduati di truppa dell'Arma dei carabinieri e dell'Arma aeronautica, ruolo servizi. All'ufficiale maestro direttore della banda dell'Esercito si applicano le norme concernenti il reclutamento, lo stato e l'avanzamento degli ufficiali del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio; al maresciallo maggiore vice-direttore di detta banda si applicano le norme concernenti i sottufficiali delle Armi (esclusa quella dei carabinieri) e dei servizi dell'Esercito.

Testo in vigore dal 15 marzo 1965 al 21 settembre 1987

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1965-03-01;121~art31 · fonte su Normattiva