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Per quanto non disposto dalla presente legge, all'ufficiale maestro direttore, al maresciallo vice direttore ed ai sottufficiali e graduati di truppa musicanti delle bande dell'Arma dei carabinieri e dell'Aeronautica militare si applicano rispettivamente le norme concernenti il reclutamento, lo stato e l'avanzamento degli ufficiali, dei sottufficiali e dei graduati di truppa dell'Arma dei carabinieri e dell'Arma aeronautica, ruolo servizi. All'ufficiale maestro direttore della banda dell'Esercito si applicano le norme concernenti il reclutamento, lo stato e l'avanzamento degli ufficiali del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio; al maresciallo maggiore vice-direttore di detta banda si applicano le norme concernenti i sottufficiali delle Armi (esclusa quella dei carabinieri) e dei servizi dell'Esercito.2a
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 novembre 1987, n. 472, ha disposto (con l'art. 11-ter, comma 2) che "all'entrata in vigore dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 1" e' abrogata la legge 1 marzo 1965, n. 121 e successive modificazioni e integrazioni.
Testo in vigore dal 21 settembre 1987 al 11 giugno 1995
