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Per quanto non disposto dalla presente legge, all'ufficiale maestro direttore, al maresciallo vice direttore ed ai sottufficiali e graduati di truppa musicanti delle bande dell'Arma dei carabinieri e dell'Aeronautica militare si applicano rispettivamente le norme concernenti il reclutamento, lo stato e l'avanzamento degli ufficiali, dei sottufficiali e dei graduati di truppa dell'Arma dei carabinieri e dell'Arma aeronautica, ruolo servizi. All'ufficiale maestro direttore della banda dell'Esercito si applicano le norme concernenti il reclutamento, lo stato e l'avanzamento degli ufficiali del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio; al maresciallo maggiore vice-direttore di detta banda si applicano le norme concernenti i sottufficiali delle Armi (esclusa quella dei carabinieri) e dei servizi dell'Esercito.2a3
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 novembre 1987, n. 472, ha disposto (con l'art. 11-ter, comma 2) che "all'entrata in vigore dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 1" e' abrogata la legge 1 marzo 1965, n. 121 e successive modificazioni e integrazioni.
D.Lgs. 12 maggio 1995, n.196
3Il D.Lgs. 12 maggio 1995, n.196 ha disposto (con l'art. 40, comma 1, lettera b)) che e' abrogata "la legge 10 marzo 1965, n. 121".
Testo in vigore dal 11 giugno 1995 al 1 settembre 1995
