((Quando per un prodotto ortofrutticolo, di cui all'allegato 1 del regolamento del Consiglio dei Ministri delle Comunita' economiche europee n. 159/66 del 25 ottobre 1966 e successive modifiche, le organizzazioni dei produttori abbiano effettuato operazioni di ritiro dalla vendita, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sempre che le operazioni si siano svolte in conformita' dei regolamenti comunitari, dispone la concessione da parte dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) di un contributo a favore delle stesse organizzazioni, calcolato nei modi indicati dai regolamenti suddetti. Le modalita' per l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 7-ter, paragrafo 2, dello stesso regolamento comunitario n. 159/66 e sue modifiche, nonche' per l'esercizio dei relativi controlli sono stabilite in conformita' delle norme comunitarie, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste)).
Testo vigente dal 17 febbraio 1971
