[1]Sono abrogati: la legge 8 giugno 1925-III, n. 969, relativa alla «organizzazione della Nazione per la guerra»; il R. decreto 1° aprile 1935-XIII, n. 412, relativo alla istituzione di uffici speciali per la mobilitazione civile; ed ogni altra disposizione in contrasto con quelle della presente legge.

[2]Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avra' luogo il passaggio ai Ministeri competenti dei servizi attualmente esercitati dagli organi previsti dai provvedimenti citati nel precedente comma.

[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta, nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[4]Data a Roma, addi' 21 maggio 1940-XVIII

[5]VITTORIO EMANUELE

[6]MUSSOLINI - CIANO- MUTI - TERUZZI - GRANDI - DI REVEL - BOTTAI - SERENA - TASSINARI - HOST VENTURI - RICCI - PAVOLINI - RICCARDI

[7]Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Testo vigente dal 24 maggio 1940

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urn:nir:stato:legge:1940-05-21;415~art21 · fonte del testo