[1]La mobilitazione della Nazione per la guerra consta della mobilitazione militare e della mobilitazione civile, ciascuna delle quali puo' essere generale o parziale.

[2]La mobilitazione militare consiste nel passaggio delle Forze armate dal piede di pace a quello di guerra, secondo norme e modalita' stabilite dai Ministeri interessati.

[3]La mobilitazione civile consiste nel passaggio delle pubbliche amministrazioni, delle industrie, dei servizi, aziende ed enti necessari alla vita, alla resistenza ed alla difesa della Nazione, dallo stato di pace allo stato di guerra.

Testo vigente dal 24 maggio 1940

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urn:nir:stato:legge:1940-05-21;415~art4 · fonte del testo