[1]La mobilitazione e la smobilitazione della Nazione, tanto generali quanto parziali, si preparano e si attuano in base alle disposizioni della presente legge ed a quelle della legge sulla disciplina di guerra e relativo regolamento, delle leggi militari e di ogni altra disposizione, prescrizione, istruzione che dalle anzidette leggi trae origine.

[2]Le disposizioni complementari per la preparazione e l'attuazione della mobilitazione e della smobilitazione sono stabilite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Partito Nazionale Fascista, dai Ministeri interessati e dal Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra, ciascuno per la parte di propria competenza.

Testo vigente dal 24 maggio 1940

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urn:nir:stato:legge:1940-05-21;415~art14 · fonte del testo