[1]La mobilitazione e la smobilitazione della Nazione vengono preparate e si svolgono secondo un piano generale che viene predisposto dalla Commissione Suprema di difesa.

[2]La mobilitazione e la smobilitazione civile, sono preparate e si svolgono secondo piani che, sulla base di quello generale, vengano elaborati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Partito Nazionale Fascista, dai Ministeri ed organi dipendenti, e per gli stabilimenti delle industrie private che esplicano attivita' inerenti alle fabbricazioni di guerra, dal Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra.

[3]Tali piani vengono comunicati alla Commissione Suprema di difesa per la necessaria azione coordinatrice.

Testo vigente dal 24 maggio 1940

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urn:nir:stato:legge:1940-05-21;415~art9 · fonte del testo