Art. 12

[1]Smobilitazione degli enti.

[2]Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in qualsiasi momento, ordina, con proprio decreto, su proposta dei Ministri interessati o della Commissione Suprema di difesa, d'intesa in ogni caso con il Ministro per le corporazioni, la smobilitazione degli enti.

[3]La smobilitazione degli stabilimenti ausiliari si verifica, invece, con la revoca, da parte del Sottosegretario di Stato per le fabbricazioni di guerra, del decreto di ausiliarieta'.

[4]La smobilitazione puo' essere limitata ad una parte dell'ente o stabilimento.

[5]Nel decreto di smobilitazione o nella revoca del decreto di ausiliarieta' deve essere indicata la data di smobilitazione dell'ente o stabilimento.

Testo vigente dal 18 gennaio 1943, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-10-31;1611~art12 · fonte su Normattiva