[1]Con decreto Reale, da emanarsi ai sensi dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, su proposta del Ministro per le comunicazioni, di concerto con i Ministri per l'interno e per le finanze, saranno dettate le norme per l'esecuzione della presente legge.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 13 maggio 1940-XVIII

[4]VITTORIO EMANUELE

[5]Mussolini - Host Venturi - Di Revel - Grandi

[6]Visto, il Guardasigilli: Grandi

Testo vigente dal 2 luglio 1940

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urn:nir:stato:legge:1940-05-13;690~art16 · fonte del testo