[1]L'inosservanza delle disposizioni emanate ai sensi degli articoli 5, 6, 7 e 8 della presente legge, e' punita, indipendentemente dalla eventuale revoca delle concessioni, e sempreche' il fatto non costituisca un piu' grave reato, coll'ammenda fino a L. 3000 (tremila).
[2]E' estesa alle dette infrazioni, la competenza dei comandanti di porto ai sensi dell'art. 434, ultimo alinea, del Codice per la marina mercantile.
Testo vigente dal 2 luglio 1940
