[1]L'inosservanza delle disposizioni emanate ai sensi degli articoli 5, 6, 7 e 8 della presente legge, e' punita, indipendentemente dalla eventuale revoca delle concessioni, e sempreche' il fatto non costituisca un piu' grave reato, coll'ammenda fino a L. 3000 (tremila).

[2]E' estesa alle dette infrazioni, la competenza dei comandanti di porto ai sensi dell'art. 434, ultimo alinea, del Codice per la marina mercantile.

Testo vigente dal 2 luglio 1940

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1940-05-13;690~art15 · fonte del testo