Art. 10 — Obbligo di denuncia
Se nel corso delle ispezioni vengono accertati abusi o irregolarita' gravi, l'ispettore ne informa immediatamente il capo dell'ispettorato generale, formulando le proposte circa, i provvedimenti da adottare; quando dal ritardo possa derivare pregiudizio, da' egli stesso le disposizioni atte ad eliminare gli inconvenienti.
Testo vigente dal 5 settembre 1962
