Se nel corso delle ispezioni vengono accertati abusi o irregolarita' gravi, l'ispettore ne informa immediatamente il capo dell'ispettorato generale, formulando le proposte circa, i provvedimenti da adottare; quando dal ritardo possa derivare pregiudizio, da' egli stesso le disposizioni atte ad eliminare gli inconvenienti.

Testo vigente dal 5 settembre 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-08-12;1311~art10 · fonte su Normattiva