Organizzazione e funzionamento dell'ispettorato generale presso il Ministero di grazia e giustizia
Art. 11 — Provvedimenti conseguenti ai rilievi ispettivi
Fuori dei casi previsti dall'articolo precedente, qualsiasi provvedimento conseguenziale alle ispezioni e' devoluto alla competenza delle singole direzioni generali.
Testo vigente dal 5 settembre 1962
