• a)i) L'Agenzia dovra' ottenere il consenso della Comunita' e degli Stati per la designazione degli ispettori dell'Agenzia per gli Stati.
  • ii)Se la Comunita', all'atto della proposta di una designazione o in qualsiasi altro momento a designazione avvenuta, dovesse opporsi a tale designazione, l'Agenzia proporra' alla Comunita' e agli Stati una designazione alternativa o piu' designazioni.
  • iii)Qualora, in conseguenza del ripetuto rifiuto della Comunita' di accettare la designazione di ispettori dell'Agenzia, le ispezioni da compiere ai sensi del presente Accordo fossero ostacolate, il Consiglio, informato dal Direttore Generale dell'Agenzia, qui di seguito denominato "il Direttore Generale", in merito a tale rifiuto esaminera' il caso al fine di adottare gli opportuni provvedimenti.
  • b)La Comunita' e gli Stati interessati adotteranno i provvedimenti necessari per assicurare che gli ispettori dell'Agenzia possano effettivamente disimpegnare le loro funzioni ai sensi del presente Accordo. Le visite e le attivita' degli ispettori dell'Agenzia saranno predisposte in modo da:
  • i)ridurre al minimo le turbative e gli inconvenienti che potrebbero derivarne alla Comunita' e agli Stati e alle attivita' nucleari oggetto dell'ispezione;
  • ii)assicurare la tutela dei segreti industriali o di qualsiasi altra informazione riservata che venga a conoscenza degli ispettori dell'Agenzia.

Testo vigente dal 25 agosto 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-04-23;398~art9 · fonte su Normattiva