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All'ispettorato generale sono destinati per il servizio delle ispezioni dieci cancellieri capi di Corte di appello o segretari capi di Procura generale con le funzioni di ispettore superiore delle cancellerie e quattordici cancellieri capi di tribunale o segretari capi di Procura della Repubblica con le funzioni di ispettori delle cancellerie; essi vengono assegnati alle circoscrizioni ispettive stabilite nella tabella B allegata alla presente legge. Ove esigenze di servizio lo richiedano, il Ministro puo' destinare all'ispettorato generale, temporaneamente ed in aggiunta alla pianta organica prevista dal comma precedente, altri cancellieri capi di tribunale o segretari capi di Procura della Repubblica fino a raggiungere il numero di sei, conferendo ai medesimi le funzioni di ispettori delle cancellerie ed assegnandoli in soprannumero alle circoscrizioni ispettive indicate nella tabella 1. Tali funzionari saranno scelti dallo organico del Ministero di grazia e giustizia o degli uffici giudiziari, avuto riguardo alle necessita' dei rispettivi servizi. I funzionari di cui ai commi precedenti per essere destinati all'ispettorato debbono aver compiuto quindici anni di servizio effettivo negli uffici giudiziari; non possono essere assegnati a quelle circoscrizioni ispettive, nelle quali abbiano esercitato nell'ultimo quinquennio funzioni di cancelliere o di segretario. Gli ispettori superiori e gli ispettori delle cancellerie dipendono dal capo dell'ispettorato generale o da chi ne fa le veci, essi hanno il proprio ufficio presso le Corti di appello indicate nell'allegata tabella B, alle quali sono addetti soltanto ai fini amministrativi ed ispezionano, di norma gli uffici giudiziari compresi nella circoscrizione cui sono stati assegnati.

Testo in vigore dal 5 settembre 1962 al 29 agosto 1980

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urn:nir:stato:legge:1962-08-12;1311~art4 · fonte su Normattiva