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Il presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, sentiti i competenti organi del Consiglio stesso e la Assemblea dei Comitati nazionali prevista nell'ultimo comma dell'articolo 4, nonche' il Ministro per la pubblica istruzione ed il Ministro incaricato del coordinamento della ricerca, presenta al Comitato di Ministri, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione generale sullo stato della ricerca scientifica, e tecnologica in Italia, con conseguenti proposte di programmi di ricerca annuali o pluriennali, da attuarsi a cura delle Amministrazioni o degli Enti pubblici interessati, corredati da apposite relazioni, nonche' proposte di provvedimenti per attuare detti programmi o per dare comunque incremento alle attivita' di ricerca nel Paese. La relazione generale, approvata dal Comitato di Ministri, viene allegata alla relazione economica presentata annualmente dal Ministro per il bilancio.

Testo in vigore dal 26 marzo 1963 al 9 maggio 1965

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urn:nir:stato:legge:1963-03-02;283~art2 · fonte del testo