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Il presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, sentiti i competenti organi del Consiglio stesso e la Assemblea dei Comitati nazionali prevista nell'ultimo comma dell'articolo 4, nonche' il Ministro per la pubblica istruzione ed il Ministro incaricato del coordinamento della ricerca, presenta al Comitato di Ministri, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione generale sullo stato della ricerca scientifica, e tecnologica in Italia, con conseguenti proposte di programmi di ricerca annuali o pluriennali, da attuarsi a cura delle Amministrazioni o degli Enti pubblici interessati, corredati da apposite relazioni, nonche' proposte di provvedimenti per attuare detti programmi o per dare comunque incremento alle attivita' di ricerca nel Paese. ((La relazione generale, approvata dal Comitato dei Ministri, viene allegata alla relazione previsionale e programmatica prevista dall'articolo 4 della legge 1 marzo 1964, n. 62)).

Testo in vigore dal 9 maggio 1965 al 20 febbraio 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 maggio 1965

Confronto con la versione in vigore dal 26 marzo 1963 al 9 maggio 1965. 9 parole tolte, 14 parole aggiunte.

… comunque incremento alle attivita' di ricerca nel Paese. La relazione generale, approvata dal Comitato tolto: di aggiunto: dei Ministri, viene allegata alla relazione tolto: economica presentata annualmente dal Ministro per il bilancio aggiunto: previsionale e programmatica prevista dall'articolo 4 della legge 1 marzo 1964, n. 62.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1963-03-02;283~art2 · fonte del testo