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Entro il 120° giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge sara' emanato il regolamento previsto nel terzultimo comma dell'articolo 4 e saranno indette le elezioni per la ricostituzione, a norma dello stesso articolo 4, dei Comitati nazionali del Consiglio nazionale delle ricerche: tale regolamento sara' emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato di Ministri di cui all'articolo 1, su proposta del Consiglio di presidenza del Consiglio nazionale delle ricerche. Limitatamente alle prime elezioni, in deroga parziale a quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 4 della presente legge, potranno essere rieletti nei Comitati nazionali anche coloro che ne hanno gia' fatto parte nei precedenti quadrienni.

Testo in vigore dal 26 marzo 1963 al 19 luglio 1986

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1963-03-02;283~art8 · fonte del testo