Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 luglio 1986 al 20 febbraio 1999. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 8 luglio 1986, n. 360.
Abrogato dal 19 luglio 1986
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 luglio 1986 al 20 febbraio 1999. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 8 luglio 1986, n. 360.
Abrogato dal 19 luglio 1986
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1963
Confronto con la versione in vigore dal 26 marzo 1963 al 19 luglio 1986. 110 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Entro il 120° giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge sara' emanato il regolamento previsto nel terzultimo comma dell'articolo 4 e saranno indette le elezioni per la ricostituzione, a norma dello stesso articolo 4, dei Comitati nazionali del Consiglio nazionale delle ricerche: tale regolamento sara' emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato di Ministri di cui all'articolo 1, su proposta del Consiglio di presidenza del Consiglio nazionale delle ricerche. Limitatamente alle prime elezioni, in deroga parziale a quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 4 della presente legge, potranno essere rieletti nei Comitati nazionali anche coloro che ne hanno gia' fatto parte nei precedenti quadrienni.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 8 LUGLIO 1986, N. 360
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1963-03-02;283~art8 · fonte del testo